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- Scritto da Fabrizio F. Caragnano
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CODICE DI CONDOTTA ETICO
1. LA FILOSOFIA DI COACHING DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA COACH PROFESSIONISTI
1.1. L’Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP) è promotrice di una concezione del Coaching che si caratterizza per:
I. L’attenzione orientata alla persona, alle sue potenzialità ai suoi poteri e talenti.
II. La metodologia e la tecnica: un coach studia, si aggiorna, condivide esperienze, è in un processo di formazione permanente.
III. Lo studio: per un coach studiare significa ascoltare gli altri, capirli, comprenderli, assumerli creativamente e criticamente.
IV. Lo sviluppo personale: un coach cerca di essere consapevole delle proprie potenzialità, sa come valorizzarle, svilupparle, allenarle.
V. Lo sviluppo del cliente: il coaching ha come fine ultimo il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle risorse personali e del potenziale del cliente (coachee).
VI. Il Coach non da consigli, non fornisce soluzioni, non propone pratiche estranee al coaching.
2. PRINCIPI GENERALI
2.3. Elemento decisivo dell’attività del coach è la relazione umana, per questo l’impegno di ogni professionista sarà verso la costruzione di relazioni di collaborazione e rispetto reciproco.
2.4 Il coach è un professionista che fa proprie le fonti e i riferimenti scientifici del coaching e che si impegna allo sviluppo continuo della propria professione, mediante attività di ricerca, continua formazione e partecipazione attiva alle attività dell’associazione.
2.5. Nella sua attività di ricerca il coach dovrà sempre avere il consenso di coloro che sono coinvolti ed altresì dovrà garantire ai soggetti la libertà di ritirare il consenso stesso. Deve comunque essere tutelato il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
2.6. Nella propria attività di coach, stimolerà i clienti, gli attuali o potenziali coach all’interesse per i principi etici dell’associazione e alla conoscenza delle competenze distintive del coach AICP, anche attraverso il proprio esempio e la propria condotta personale e professionale.
3. RELAZIONI CON IL CLIENTE
3.1. La relazione di Coaching ha il suo fondamento nella richiesta del cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali e legali (ex L.4/2013 e ss.). Il coach, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del cliente di esprimere sé stesso, i suoi bisogni, le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e la propria felicità. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche: si asterrà anche dal collaborare ad obiettivi il cui conseguimento comporti da parte del cliente la violazione di norme di Legge.
3.2. Il coach fornisce al cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni attraverso la stipula di un contratto alla prima sessione di coaching. Cliente e coach hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente codice etico e alla legge 4/2013, è compito del coach esplicitarli.
3.3. La componente economica a carico del cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro. Ogni modifica al contratto iniziale deve essere concordata con il cliente ottenendo il suo consenso e quello di altre persone eventualmente implicate nel contratto stesso.
3.4. Il coach avrà cura di mantenere la relazione di coaching entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con professioni di altro tipo, anche ai sensi della Legge 4/2013.
3.5. Il coach e/o il cliente possono proporre l’interruzione del rapporto professionale quando ravvisano l’inefficacia e l’inadeguatezza del percorso di coaching.
3.6. Qualora coach e cliente dovessero intrattenere relazioni che sono altro dalla relazione di coaching, il coach è responsabile perché queste relazioni siano distinguibili, chiare e inequivocabili.
3.7. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale.
3.8. Quando il committente è altro rispetto al destinatario dell’intervento di coaching, il coach è tenuto a chiarire con le parti in causa natura, modalità e finalità dell’intervento.
4. RAPPORTI CON I COLLEGHI
4.1. I rapporti tra colleghi sono finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di una comunità che persegue la libera e incondizionata circolazione del sapere, delle conoscenze, delle tecniche e delle esperienze concernenti il coaching.
4.2. Le relazioni tra i coach saranno rispettose e leali. Sono vietati giudizi denigratori e forme di concorrenza sleale.
4.2. Il coach si impegna a contribuire allo sviluppo della teoria del coaching comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche attraverso l’AICP.
5. SEGRETO PROFESSIONALE
5.1. Il coach è tenuto al segreto professionale mantenendo la riservatezza sulle prestazioni, sui loro contenuti anche relativamente all’esistenza della prestazione stessa.
5.2. La raccolta dati sarà conservata e archiviata in conformità alle disposizioni vigenti.
5.3. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso del cliente, evitando che ciò violi la riservatezza di altre persone.
5.4. Il coach deve mettere al corrente il cliente che la violazione del segreto professionale è obbligatoria se richiesta dalle Autorità in casi di procedura giudiziaria.
5.5. Nel caso di obbligo di testimonianza il coach limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto.
6. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ
6.1. I rapporti con iscritti ad altre associazioni sono stimolati e improntati alla crescita professionale ed alla lealtà.
6.2. Il coach presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza, competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico ed i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni scelte.
6.3. Nell’attuare forme di pubblicità il coach farà riferimento ai principi espressi nel presente codice etico; il messaggio sarà veritiero, formulato nel rispetto del decoro professionale e conforme alla serietà scientifica.
6.4. Esclusivamente i Soci Aicp, come da elenco aggiornato annualmente, presente nel sito AICP, sono autorizzati a pubblicizzare la loro iscrizione ad AICP stessa mediante l’utilizzo del logo AICP, fornito al momento dell’iscrizione, nel rispetto di quanto prescritto da Regolamento dedicato all’utilizzo del logo e nome AICP.
Nessuno, non iscritto ad AICP e/o non in regola con il pagamento della quota di associazione annuale, può utilizzare, in alcuna forma ed in alcun luogo, il logo AICP nelle sue interazioni col pubblico, pena la diffida ufficiale di Aicp, l’inserimento della diffida stessa sul sito AICP ed altre azioni legali che il Consiglio Direttivo ritenga intraprendere, a tutela del buon nome dell’Aicp e della buonafede del Pubblico, per far cessare l’uso abusivo del logo AICP, fatte salve eventuali ulteriori azioni di risarcimento danni.
6.5. Solo le scuole con corsi riconosciuti AICP, sino a rinuncia, decadenza o revoca da parte del Consiglio Direttivo, possono utilizzare nome e logo AICP nel rispetto di quanto prescritto dallo specifico Regolamento sul riconoscimento corsi.
6.6. In casi di violazione di quanto prescritto al presente articolo, l’abuso del nome e logo associativo o la millantata appartenenza all’associazione presso il pubblico, costituiscono, ai sensi l’art. 27 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo), pratica commerciale scorretta, sanzionabile dalle Autorità competenti. In caso di abuso del nome e logo associativo, AICP si riserva, comunque, di intraprendere tutte le azioni necessarie a propria tutela e a tutela dei propri soci.
7. FORMAZIONE DEI COACH
7.1. Il coach è quel professionista che ha frequentato un corso di formazione teorica e pratica di almeno 80 ore dedicate esclusivamente al coaching, e che possiede gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto.
7.2. La frequenza di corsi di coaching riconosciuti da AICP erogati da trainer ad essa associati, nel rispetto del Regolamento dedicato al riconoscimento dei corsi che prevede il conseguimento del relativo attestato con l’indicazione che il corso è riconosciuto da AICP, assicura l’iscrizione a semplice richiesta e versamento della quota associativa.
7.3. Le scuole, con corsi riconosciuti da AICP, verificano i requisiti curriculari dei candidati allievi, il livello di apprendimento e crescita degli allievi stessi.
7.4. Le scuole con corsi riconosciuti mantengono con AICP rapporti improntati a trasparenza e chiarezza.
7.5. Le scuole con corsi riconosciuti forniscono informazioni chiare e complete ai propri studenti, relative ai programmi, all’organizzazione dei corsi. ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.
7.6. L’AICP promuove la formazione permanente dei suoi soci, anche attraverso sue proprie specifiche iniziative di formazione.
7.7. I soci AICP, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge 4/2013, e in osservanza di quanto approvato in assemblea dei soci, si impegnano a formarsi e aggiornarsi , rispettando le indicazioni emanate dal Consiglio Direttivo nel regolamento della Formazione Permanente.
7.8. AICP richiede requisiti minimi, determinati dal CD, di professionalità e aggiornamento continuo da parte dei formatori incaricati della formazione permanente.
8. COMMISSIONE ETICA INDIPENDENTE
8.1. La “Commissione Etica Indipendente” è composta dal Responsabile e da 2 a 4 membri. Responsabile e membri sono eletti dall’assemblea dei soci. Possono essere eletti i soci che hanno svolto almeno un mandato all’interno del Consiglio Direttivo.
8.2. Ha il compito di vigilare sull’osservanza della Carta Etica, dello Statuto e dei Regolamenti interni da parte dell’Associazione e dei soci.
8.3. raccoglie materiale utile per formulare al Consiglio Direttivo proposte di revisione della presente Carta Etica.
8.4. Istruisce e decide i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Responsabile.
Ricevuta informativa di violazione, la Commissione Etica, forma senza ritardo il fascicolo del procedimento disciplinare e nel termine di gg. 40 svolge l’istruttoria ed emette il relativo provvedimento. Nell’irrogare la sanzione, la Commissione Etica deve attenersi ai principi di graduazione delle sanzioni espressi dall’art. 9.3 della presente carta.
8.5. Il Responsabile Etico cura lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i Cittadini Clienti si possono rivolgere per richieste di informazioni e/o eventuali controversie con i professionisti aderenti all’AICP. I contatti a cui rivolgersi sono pubblicizzati sul sito di AICP.
9. SANZIONI DISCIPLINARI
9.1. La Commissione Etica Indipendente, sentito l’interessato, emette il provvedimento disciplinare nei confronti del socio motivandolo.
9.2. In caso di condanna penale dell’associato per reati non colposi che comportino una pena detentiva superiore ai tre anni, la Commissione Etica delibera circa la sanzione disciplinare da irrogare.
9.3. In ragione della gravità del fatto contestato all’associato sottoposto a procedimento, la sanzione disciplinare può essere: il semplice richiamo, la censura scritta, la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione.
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Sebbene molti pensino che il termine, nell'accezione dominante, si rifaccia alle istituzioni scolastiche britanniche, in realtà è di origine latina. Etimologicamente, il termine tutor deriva dal latino tuéri, che significa“proteggere, difendere, custodire”.
Proprio per sottolineare la dimensione forte del termine, esso viene usato in botanica per indicare lo strumento di appoggio per le giovani piante al fine di indirizzarne la crescita; in ortopedia per il sostegno a un arto bisognoso di guarigione (il "tutore" ortopedico).
Il termine compare nel Thesaurus Europeo dell’Educazione del 1991, che definisce il Tutor come una FIGURA PROFESSIONALE AUTONOMA DALL'INSEGNANTE TITOLARE, ma NECESSARIA e FUNZIONALE PER LA FORMAZIONE dei giovani.
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